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DETRAZIONI FISCALI

I contribuenti che eseguono interventi per l’adozione di misure antisismiche sugli edifici possono detrarre una parte delle spese sostenute, dalle imposte sui redditi. La detrazione può essere richiesta per le somme spese nel corso dell’anno e può essere ceduta se relativa a interventi effettuati su parti comuni di edifici condominiali. La percentuale di detrazione e le regole per poterne fruire sono diverse a seconda dell’anno in cui la spesa viene effettuata. Sono concesse detrazioni più elevate quando alla realizzazione degli interventi consegua una riduzione del rischio sismico.

SISMA BONUS, CHE COS’E’?

La tua casa è un luogo sicuro? Il tuo condominio ha in programma dei lavori di ristrutturazione? Perché non verificare le condizioni del tuo stabile, prima che si presentino delle criticità?

La verifica sismica è la nuova frontiera per la sicurezza abitativa, specie per quegli edifici che non hanno avuto un’adeguata manutenzione. Oggi con il Sisma bonus hai la possibilità di provvedere a queste esigenze usufruendo di importanti detrazioni fiscali.

Il Sisma bonus è un’agevolazione fiscale che consente a privati (persone fisiche, società di persone, imprenditori individuali, professionisti) e società (società di capitali ed enti) di detrarre dall’IRPEF o dall’IRES una parte delle spese sostenute – dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 – per l’analisi finalizzata agli interventi di messa in sicurezza statica delle abitazioni e degli immobili a destinazione produttiva.

CHI PUO’ USUFRUIRNE?

Possono usufruire del beneficio sia le persone fisiche (i soggetti IRPEF), sia le società (i soggetti IRES che sostengono le spese per l’attività di verifica e per eventuali interventi di messa in sicurezza e/o ristrutturazione).

Come da decreto, ecco di seguito un elenco delle principali tipologie di soggetti a cui è rivolto il bonus:

  • proprietario o nudo proprietario;
  • titolare di un diritto reale di godimento;
  • comodatario (con il consenso del proprietario);
  • locatario o utilizzatore in leasing (con il consenso del proprietario);
  • familiare convivente con il proprietario o detentore e il convivente non proprietario né titolare di un contratto di comodato (solo per gli immobili a destinazione abitativa);
  • acquirente dell’immobile (oggetto di riqualificazione) per le quote di detrazione residue;
  • IACP e altri enti con statuto di Cooperativa
  • SGR società per la gestione del risparmio

TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Potrai detrarre le spese per interventi di messa in sicurezza statica.

Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, ai fini della detrazione è possibile considerare anche:

  • spese per la progettazione;
  • spese per l’acquisto dei materiali;
  • compensi corrisposti per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
  • spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi;
  • imposta sul valore aggiunto (quando costituisce un costo), imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori;
  • oneri di urbanizzazione;
  • altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi.

QUANTO PUOI DETRARRE

interventi strutturali senza miglioramento di classe sismica 0
per interventi che riducono il rischio sismico di 1 classe* 0
per interventi che riducono il rischio sismico di 2 classi* 0

Per le spese finalizzate agli interventi antisismici eseguiti su parti comuni di edifici condominiali spetta una detrazione pari al:

per interventi che riducono il rischio sismico di 1 classe** 0
per interventi che riducono il rischio sismico di 2 classi** 0
* delle spese sostenute sino ad un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare
** delle spese sostenute sino ad un massimo di 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell’edificio

Il limite di spesa agevolato è 96.000 euro per unità immobiliare, per ogni anno. In caso di prosecuzione in più anni dello stesso intervento, nel calcolo del limite dei 96.000 euro si devono considerare le spese sostenute in anni precedenti per le quali si è già fruito della detrazione.  La Circolare n.7/E del 27 aprile 2018 ha chiarito che il limite di spesa massimo dei 96.000 euro va riferito ad ogni singola unità immobiliare e a ciascuna delle relative pertinenze, in caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio condominiale.  Ad esempio, nel caso in cui il fabbricato sia composto da 5 unità immobiliari e 3 pertinenze autonomamente accatastate, la detrazione andrà calcolata su un importo massimo di spesa pari a 768.000 euro (96.000 euro x 8 unità), da attribuire ai vari condòmini in base ai millesimi di proprietà.