SISMA BONUS, CHE COS’E’?
La tua casa è un luogo sicuro? Il tuo condominio ha in programma dei lavori di ristrutturazione? Perché non verificare le condizioni del tuo stabile, prima che si presentino delle criticità?
La verifica sismica è la nuova frontiera per la sicurezza abitativa, specie per quegli edifici che non hanno avuto un’adeguata manutenzione. Oggi con il Sisma bonus hai la possibilità di provvedere a queste esigenze usufruendo di importanti detrazioni fiscali.
Il Sisma bonus è un’agevolazione fiscale che consente a privati (persone fisiche, società di persone, imprenditori individuali, professionisti) e società (società di capitali ed enti) di detrarre dall’IRPEF o dall’IRES una parte delle spese sostenute – dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 – per l’analisi finalizzata agli interventi di messa in sicurezza statica delle abitazioni e degli immobili a destinazione produttiva.
CHI PUO’ USUFRUIRNE?
Possono usufruire del beneficio sia le persone fisiche (i soggetti IRPEF), sia le società (i soggetti IRES che sostengono le spese per l’attività di verifica e per eventuali interventi di messa in sicurezza e/o ristrutturazione).
Come da decreto, ecco di seguito un elenco delle principali tipologie di soggetti a cui è rivolto il bonus:
TIPOLOGIE DI INTERVENTO
Potrai detrarre le spese per interventi di messa in sicurezza statica.
Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, ai fini della detrazione è possibile considerare anche:
Per le spese finalizzate agli interventi antisismici eseguiti su parti comuni di edifici condominiali spetta una detrazione pari al:
* delle spese sostenute sino ad un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare ** delle spese sostenute sino ad un massimo di 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell’edificio
Il limite di spesa agevolato è 96.000 euro per unità immobiliare, per ogni anno. In caso di prosecuzione in più anni dello stesso intervento, nel calcolo del limite dei 96.000 euro si devono considerare le spese sostenute in anni precedenti per le quali si è già fruito della detrazione. La Circolare n.7/E del 27 aprile 2018 ha chiarito che il limite di spesa massimo dei 96.000 euro va riferito ad ogni singola unità immobiliare e a ciascuna delle relative pertinenze, in caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio condominiale. Ad esempio, nel caso in cui il fabbricato sia composto da 5 unità immobiliari e 3 pertinenze autonomamente accatastate, la detrazione andrà calcolata su un importo massimo di spesa pari a 768.000 euro (96.000 euro x 8 unità), da attribuire ai vari condòmini in base ai millesimi di proprietà.