Nella legge di bilancio per il triennio 2018-2020 del 27 dicembre 2017, n. 205 gli incentivi si possono ottenere per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021
Per i lavori sulle parti comuni degli edifici residenziali è necessaria una delibera assembleare per l’approvazione dei lavori e la ripartizione delle spese e della detrazione sulla base delle tabelle millesimali. I condomìni minimi, cioè fino a otto partecipanti, che non hanno l’obbligo di nominare un amministratore, possono beneficiare della detrazione per la ristrutturazione delle parti comuni anche se non hanno richiesto il codice fiscale.
I pagamenti devono sempre essere effettuati con bonifici bancari o postali e può essere indicato il codice fiscale del condomino che ha effettuato il bonifico. In caso di controlli, bisognerà dimostrare che gli interventi sono stati effettuati sulle parti comuni. Se per la presentazione della dichiarazione si rivolge a un Caf o a un intermediario abilitato, è tenuto ad esibire, oltre alla documentazione generalmente richiesta, un’autocertificazione che attesti i lavori effettuati e che indichi i dati catastali degli immobili del condominio (Circolare Agenzia Entrate 3/E del 2 marzo 2016). Chi intende usufruire della detrazione per gli interventi realizzati deve indicare, nella dichiarazione dei redditi, i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto.
Per fruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale, da cui devono risultare:
– la causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del Dpr 917/1986);
– il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
– il codice fiscale o il numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
Quando vi sono più soggetti che sostengono la spesa, e tutti intendono fruire della detrazione, il bonifico deve riportare il numero di codice fiscale di tutte le persone interessate a beneficiare della detrazione.
Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, oltre al codice fiscale del condominio, è necessario indicare quello dell’amministratore o di altro condomino che effettua il pagamento. I dati relativi ai pagamenti vanno comunicati all’Agenzia delle Entrate online entro il 28 febbraio di ogni anno.